Ministero
della Sanita' - Circolare 31 gennaio 1983 n. 7 - D.M. 18 febbraio
1982 "Norme per la tutela sanitaria della attivita' sportiva
agonistica"
Omissis
Sono
pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti circa l'interpretazione
e l'applicazione del Decreto Ministeriale in oggetto. A tale
proposito si prende atto anzitutto dell'urgente necessita',
sollecitata dalle Regioni, della emanazione ... omissis.
Come
e' noto la tutela sanitaria delle attivita' sportive e la medicina
dello sport rientrano tra le competenze delle Unita' Sanitarie
Locali ai sensi dellart. 14 della legge 833/78.
Il
D.M. in oggetto, nell'ambito dell'obiettivo indicato dall'art.
2 della stesse legge di riforma e ai sensi dell'art. 5, ultimo
comma della legge 33/80, ha stabilito i criteri tecnici generali
volti a tutelare la persona che svolge attivita' sportiva agonistica,
mentre le modalita' operative vengono fissate dalle Regioni
di intesa con il CONI.
La
maggior parte delle difficolta' interpretative pervenute, hanno
avuto per oggetto soprattutto l'identificazione dei limiti e
delle caratteristiche dell'attivita' sportiva agonistica.
Al
riguardo si fa presente che tale attivita' non e' stata definita
con il D.M. in oggetto, poiche' la Commissione Tecnica consultiva
ha ritenuto che essa non potesse essere definita in termini
tecnico-giuridici appropriati e univoci per tutti gli sport
ed ha optato per l'opportunita' di attribuire alle Federazioni
Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti
dal CONI il compito di identificare i confini entro i quali
l'attivita' sportiva assume la configurazione di agonistica.
Nello
stabilire i criteri tecnici generali di cui al D.M. in oggetto,
si e' fatto tuttavia riferimento ad una precisa interpretazione
di quella che e' la componente agonistica nell'ambito delle
singole attivita' sportive.
Essa
deve intendersi come quella forma di attivita' sportiva praticata
sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme
organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti
di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero
della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi della
Gioventu' a livello Nazionale, per il conseguimento di prestazioni
sportive di un certo livello.
L'attivita'
sportiva agonistica non e' quindi sinonimo di competizione.
L'aspetto
competitivo, infatti, che puo' essere presente in tutte le attivita'
sportive, da solo non e' sufficiente a configurare nella forma
agonistica una attivita' sportiva.
Omissis
Gli
Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI sono stati
invitati a trasmettere a questo Ministero le indicazioni concernenti
la qualificazione agonistica dei propri atleti.
Omissis
Un'altra
difficolta' emersa ha riguardato l'esatta identificazione dei
medici di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge 33/80, per
quanto concerne i medici della Federazione Medico Sportiva Italiana
(FMSI).
Per
"medici della FMSI" bisogna intendere coloro che lo
Statuto della Federazione stessa definisce "soci ordinari"
e cioe' medici in possesso della specializzazione in medicina
dello sport o dell'attestato ministeriale di cui alla legge
n. 1099/71.
Omissis
A
chiarimento dell'art. 2, si fa presente inoltre che, nell'ambito
del controllo dell'idoneita' specifica di cui all'art. 1, e'
compresa anche la valutazione dell'idoneita' relativa all'eta'
e al sesso, tenuto conto di eventuali indicazioni stabilite
al riguardo dalle Federazioni Sportive Nazionali e, per quanto
riguarda i Giochi della Gioventu' a livello nazionale, dal Ministero
della Pubblica Istruzione .... omissis ....
Nel
caso di un atleta che pratichi piu' sport, fermo restando quanto
disposto dal 4° e 5° comma dell'art. 3, per quanto concerne
la tipologia della visita, devono essere rilasciati singoli
certificati di idoneita' per ogni sport praticato.
Omissis
E'
noto che agli effetti della partecipazione ad attivita' agonistiche
la validita' del certificato di idoneita' non deve necessariamente
coincidere con la durata della tessera annuale di affiliazione
alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI.
Omissis
Si
ritiene, concludendo, opportuno ricordare che anche per gli
sportivi professionisti, di cui alla legge 23 marzo 1981, n.
91, per quanto attiene alla tutela sanitaria, valgono le stesse
norme previste per l'attivita' sportiva agonistica del D.M.
18 febbraio 1982, oggetto della presente circolare.
Il
Ministro: Altissimo